Vendita di lotti boschivi

L’Unione pone in vendita con diverse forme e modalità il materiale legnoso derivato dagli interventi selvicolturali previsti dai Piani di gestione.

Cos'è

Le Imprese/Ditte boschive acquirenti provvedono al recupero del legname attuando tutte o alcune delle fasi di utilizzazione forestale nel pieno rispetto delle disposizioni della LR n. 39/2000 e s.m.i. (Legge forestale della Toscana), del DPGRT 08/08/2003 n. 48/R (Regolamento forestale della Toscana), del “Disciplinare generale per la vendita a corpo e a misura di legname ed altri prodotti legnosi ricavabili dal patrimonio forestale in gestione” adottato con Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 3 del 16/02/2021.

A chi si rivolge

Imprese/Ditte boschive iscritte all’elenco regionale di cui all’art. 38 bis della LR n. 39/2000 e s.m.i. e all’art. 8 bis del DPGRT 08/08/2003 n. 48/R. Gli operatori forestali devo essere muniti di tesserino di identificazione (LR 39/2000 art. 39 e DPGR 48/R/2003 art. 8 ter).

Per le modalità di iscrizione all’elenco regionale e il rilascio dei tesserini si rimanda alla pagina di questo sito dedicata al "Rilascio tesserini di identificazione operatori forestali ed iscrizione all'elenco regionale delle ditte boschive"

Cosa si ottiene

Oltre all’iscrizione all’elenco regionale, le Imprese/Ditte devono essere regolarmente iscritte alla C.C.I.A.A. con attività prevalente o secondaria in materia di selvicoltura e attività connesse e in possesso della capacità di contrarre con la pubblica amministrazione e, quindi, non devono trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 80 del D.L.gvo 18 aprile 2016 n. 50 per quanto applicabile. Inoltre, le Imprese/Ditte devono essere in regola con gli obblighi contributivi (DURC). Se già acquirenti di lotti boschivi del PAFR, le Imprese/Ditte devono essere in regola con il pagamento dei lotti aggiudicati negli anni precedenti.  

Tutte le Imprese/Ditte devono aver provveduto al pagamento di sanzioni amministrative in materia di vincolo forestale ai sensi della LR 39/2000 comminate nel territorio di competenza dell’Unione alla data di presentazione dell’offerta. In caso di lotti riservati alle Imprese/Ditte certificate FSC e/o PEFC relativamente alla catena di custodia, la certificazione in corso di validità.

Come si ottiene

Generalmente il legname proveniente dal PAFR è venduto attraverso asta pubblica di boschi in piedi. La pubblicazione della procedura di asta pubblica avviene in forma integrale all’albo pretorio dei Comuni membri dell’Unione di Comuni montana Colline Metallifere e di quelli contermini e della stessa Unione di Comuni e su questo sito dell'Unione, nella sezione “Amministrazione trasparente - Bandi di Gara e Contratti”. 

Per piccole quantità o per particolari esigenze la modalità di vendita possono essere anche la procedura negoziata o l’affidamento diretto. In caso di interventi selvicolturali realizzati in amministrazione diretta dall’Unione il legname è venduto ‘’sul letto di caduta’’ o all’imposto. 

Le ditte interessate ad avere notizie in merito ai termini delle procedure di vendita dei lotti boschivi possono iscriversi al canale Telegram UCM-Colline Metallifere: Patrimonio e Foreste.

Altre informazioni

Al fine di consentire le operazioni di utilizzazione forestale, l’Amministrazione concede temporaneamente alle Imprese/Ditte acquirenti del materiale legnoso ricavato dagli interventi selvicolturali all’interno del PAFR l’uso dei terreni sui quali insiste il lotto boschivo e dei relativi imposti. In caso di necessità di ulteriori imposti/accessi in aree esterne al territorio in gestione all’Ente, la Ditta deve provvedere personalmente a prendere contatti con i proprietari/concessionari confinanti.

Documenti

  PDF398,4K DCU n.3-2021. Disciplinare vendita lotti boschivi.pdf
  PDF546,4K Buone pratiche SSL.pdf