Sanzioni amministrative

L'applicazione delle sanzioni amministrative è disciplinata dalla legge 24 novembre 1981 n. 689 e per le materie di competenza regionale dalla legge regionale 28 dicembre 2000 n. 81.

Cos'è

Nel procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative si possono individuare le seguenti fasi: - accertamento della violazione e contestazione e/o notifica - pagamento in misura ridotta - presentazione di scritti difensivi - ordinanza di ingiunzione o di archiviazione - opposizione - riscossione coattiva - rateizzazione - rimborso - modalità di presentazione delle istanze (scritti difensivi, rateizzazione, rimborsi ecc.)

A chi si rivolge

Accertamento e contestazione e/o notifica

Gli organi di controllo provvedono ad accertare eventuali violazioni mediante redazione di processo verbale a carico della persona individuata come trasgressore e dell'eventuale obbligato in solido. Nel caso in cui più persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse è soggetta al pagamento della sanzione prevista dalla norma violata. Ai sensi dell'art. 14 della L. 689/1981 la violazione, quando possibile, deve essere contestata immediatamente sia al trasgressore che all'obbligato in solido; l'interessato può chiedere l'inserimento nel verbale di proprie osservazioni circa l'infrazione contestata. Quando non è possibile effettuare immediatamente la contestazione, la violazione deve essere notificata agli interessati entro il termine di 90 giorni dall'accertamento - per coloro che sono residenti nel territorio nazionale, mentre per chi risiede all'estero la notifica deve essere effettuata entro 360 giorni, pena l'estinzione del procedimento. Qualora l'interessato si rifiuti di firmare o di ricevere copia dell'atto, lo stesso si intende comunque notificato ai sensi dell'art. 138 del codice di procedura civile.

Presentazione scritti difensivi

Entro 30 giorni dal ricevimento del verbale il trasgressore o l'obbligato in solido possono presentare uno scritto difensivo per contestare o precisare quanto verbalizzato, possono inoltre chiedere di essere ascoltati, ai sensi dell'art. 18 della L.689/1981. Qualora l'interessato, pur avendo presentato uno scritto difensivo, effettui il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della L. 689/1981, l’Unione non procederà all'esame dello scritto difensivo stesso, poiché il pagamento ha effetto liberatorio e conclude in modo definitivo il procedimento sanzionatorio.

Lo scritto difensivo deve indicare le circostanze del caso, i motivi per i quali si richiede l'archiviazione del processo verbale o l'eventuale riduzione della sanzione amministrativa, allegando tutti gli elementi che si ritengono utili ai fini di una corretta valutazione dei fatti accaduti.

Le memorie difensive sono presentate con le modalità descritte nel capitolo successivo: modalità di presentazione delle istanze (scritti difensivi, rateizzazione, rimborsi ecc.).

Cosa si ottiene

Ordinanza di ingiunzione o di archiviazione

Trascorso il termine di 60 giorni dalla data di notifica del processo verbale e sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta, l’Autorità competente dell’Unione, se ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento insieme con le spese all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; se non ritiene fondato l'accertamento emette ordinanza motivata di archiviazione. Il pagamento della somma ingiunta deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento.

Opposizione

Entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza il trasgressore e/o l'obbligato in solido possono presentare ricorso contro il provvedimento ingiuntivo davanti al giudice unico presso il Tribunale del luogo in cui è stata commessa la violazione.

Riscossione coattiva

Il mancato pagamento dell'ordinanza ingiunzione o di una o più rate comporta automaticamente l'iscrizione della somma dovuta al ruolo esattoriale, ai sensi della legge 689/81, art. 27. La somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino alla data di consegna del ruolo al concessionario della riscossione.

Rateizzazione

Il trasgressore e gli obbligati in via solidale che si trovano in condizioni economiche disagiate possono richiedere ai sensi della legge 689/81, art. 26 e della legge regionale 81/00 art. 13 il pagamento rateale  della sanzione amministrativa a seguito dell’ordinanza di ingiunzione. Tale richiesta deve essere presentata entro il termine di 30 giorni dalla notifica. La richiesta deve essere presentata compilando il modulo scaricabile dal link di seguito riportato trasmesso all’Unione con le modalità descritte nel capitolo successivo: modalità di presentazione delle istanze (scritti difensivi, rateizzazione, rimborsi ecc.).

L’autorità competente dell’Unione decide in merito all'accoglimento o al rigetto dell'istanza e comunica l'esito mediante provvedimento di accettazione o diniego. Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta obbligatoriamente il versamento in un´unica soluzione dell´importo residuo. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'importo residuo verrà iscritto al ruolo esattoriale.

modulo per la richiesta di rateizzazione

Rimborsi

In caso di errori di pagamento di sanzione amministrativa (es. pagamento eccessivo o effettuato due volte), è possibile presentare domanda di rimborso con le modalità descritte nel capitolo successivo: modalità di presentazione delle istanze (scritti difensivi, rateizzazione, rimborsi ecc.).

La richiesta deve precisare le circostanze dell'errore (es. pagamento doppio), contenere la documentazione relativa ed i dati del destinatario e le coordinate bancarie per il rimborso mediante bonifico.

Prescrizione

Il diritto a riscuotere le somme dovute per sanzioni amministrative si prescrive nel termine di 5 anni dal momento in cui è stata commessa la violazione. La prescrizione, secondo le norme del codice civile, inizia nuovamente a decorrere per intero ogni volta che l'amministrazione notifica un atto dal quale emerge la volontà di realizzare il proprio credito ed in particolare dai seguenti atti: notificazione del processo verbale di accertamento; notificazione dell'ordinanza ingiunzione, dall'iscrizione a ruolo.

Come si ottiene

Modalità di presentazione delle istanze (scritti difensivi, rateizzazione, rimborsi ecc.)

Gli scritti difensivi, la richiesta di rateizzazione e di rimborso possono essere presentate con una delle seguenti modalità:

1) in formato digitale trasmesse a mezzo posta elettronica all’indirizzo di posta certificata dell’Unione (sempre da preferire);

I documenti prodotti in formato digitale (nativo o scansionato) devono essere chiari e leggibili in ogni sua parte sottoscritti con firma digitale dal richiedente  o con firma autografa del richiedente con allegata, obbligatoriamente, fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscrittore e spediti (anche da indirizzo di posta ordinaria) al seguente indirizzo di PEC:

unionecomuni.collinemetallifere@postacert.toscana.it

2) in formato cartaceo trasmesse a mezzo posta ordinaria o consegna manuale presso uno degli uffici dell’Unione (da utilizzare solo se impossibilitati ad utilizzare il formato digitale e la posta elettronica).

I documenti cartacei sottoscritti con firma autografa dal richiedente con allegata obbligatoriamente fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscrittore sono spediti mediante posta ordinaria al seguente indirizzo:

Unione di Comuni montana Colline Metallifere

Piazza Dante Alighieri, 4

58024 Massa Marittima (GR)

Costi

Pagamento in misura ridotta

Il trasgressore o l'obbligato in solido, entro 60 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento, possono effettuare il pagamento della sanzione in misura ridotta, pari ad un terzo del massimo o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, al doppio del minimo della sanzione prevista per la violazione, ai sensi dell'art. 16 della L. 689/1981.

Il pagamento in misura ridotta per violazioni di competenza può essere effettuato tramite:

 - versamento su c/c postale n. 001009093046 intestato a Unione di Comuni montana Colline Metallifere, annotando nella causale del bollettino gli estremi del verbale SPV n. _____del_____ Stazione Carabinieri Forestale di ____________ od altro organo di controllo verbalizzante;

- bonifico bancario utilizzando il seguente IBAN : IT 89 U 01030 72290 000001054714 Tesoreria Banca Monte dei Paschi di Siena agenzia di Massa Marittima specificando nella causale gli estremi del verbale SPV n. __del____ Stazione Carabinieri Forestale di _____________ od altro organo di controllo verbalizzante;

- mediante il servizio on line nella sezione “Pagamenti” del sito istituzionale dell’Unione;

Il pagamento in misura ridotta estingue l'obbligazione e conclude a tutti gli effetti di legge il procedimento di applicazione della sanzione amministrativa. Gli scritti difensivi eventualmente presentati non vengono esaminati in quanto il pagamento ha estinto il procedimento di applicazione della sanzione.

Documenti

  PDF482,9K Modello richiesta rateizzazione