Ricorsi a Codice della Strada

Ai sensi Artt. 203-204 e 204bis D.Lgs 285/1992 e art. 7 D.Lgs. 150/2011 contro un verbale di accertamento di violazione non Codice della Strada l'interessato può presentare ricorso al Giudice di Pace o al Prefetto del luogo ove è stata commessa la violazione.

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Cos'è

Ai sensi Artt. 203-204 e 204bis D.Lgs 285/1992 e art. 7 D.Lgs. 150/2011 contro un verbale di accertamento di violazione non Codice della Strada l'interessato può presentare ricorso al Giudice di Pace o al Prefetto del luogo ove è stata commessa la violazione.

A chi si rivolge

Il ricorso può essere presentato dal proprietario del veicolo, da altro obbligato in solido (per es. locatario) o dal trasgressore esclusivamente contro un verbale di accertamento di violazione.

Il ricorso non può essere presentato contro un Preavviso: il cittadino deve attendere la notifica del VERBALE.

Cosa si ottiene

Prefetto
- Ricorso in carta libera con allegata fotocopia del verbale ed ogni altra documentazione ritenuta idonea allo scopo; può essere richiesta l’audizione personale

Giudice di Pace
- Ricorso in carta libera con allegata fotocopia del verbale ed ogni altra documentazione ritenuta utile allo scopo;
- Attestazione del versamento del contributo unificato previsto della normativa in materia di spese di giustizia

La modulistica e gli importi da versare possono essere consultati sul sito https://www.tribunale.grosseto.giustizia.it/it/Content/Index/32075

Al sito https://gdp.giustizia.it/ si può fare una pre-iscrizione e compilare il ricorso; la pre-iscrizione va comunque confermata presentando il ricorso di persona.

 

Come si ottiene

Come si avvia e si conclude il procedimento / tempi

Il procedimento si avvia su istanza di parte e si conclude, alternativamente:

Prefetto: ordinanza ingiunzione di pagamento o archiviazione
N.B.: In caso di rigetto del ricorso il Prefetto ingiunge il pagamento di una somma pari al doppio dell’importo in misura ridotta indicato nel verbale.

Giudice di Pace

- Ordinanza di convalida del verbale quando il ricorrente non si presenta all’udienza
- Sentenza di accoglimento o rigetto

 

TEMPI PER LA CONCLUSIONE:

Ricorso al Prefetto:

- se presentato alla Polizia Locale entro 180 giorni dalla presentazione;
- se presentato al Prefetto entro 210 giorni dalla presentazione

Ricorso Giudice di Pace: tempi determinati dalla data di fissazione dell’udienza e dal deposito della sentenza.

 

Costi

Prefetto: nessuno

Giudice di Pace: contributo unificato

Altre informazioni

Note Il ricorso non può essere presentato se il verbale è stato pagato.