Cessione fabbricato e ospitalità per stranieri

La comunicazione di cessione fabbricato è un obbligo che riguarda chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente l'uso esclusivo di un immobile o di parte di esso per un periodo superiore ad un mese.

Immagine di Cessione fabbricato e ospitalità per stranieri

Cos'è

E' un obbligo giuridico derivante dall'art. 12 del Decreto legge 59/78, convertito in legge 191 dello stesso anno (Legge 18 maggio 1978, n. 191). La novità è relativa al fatto che con l'art. 3 comma 3 del D.L. 14/03/2011 n. 23 (con decorrenza 7/04/2011) non sussiste più l'obbligo della comunicazione stessa qualora sia stato registrato il contratto di locazione. La comunicazione, invece, come previsto dal comma 6 dello stesso articolo, deve essere ugualmente inoltrata se la locazione ad uso abitativo è effettuata nell'esercizio di un'attività d'impresa o di arti e professioni. NORMATIVA: DECRETO-LEGGE 21/03/1978 n. 59 Art. 12 Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l'obbligo di comunicare all'Autorità locale di pubblica sicurezza, entro 48 (quarantotto) ore dalla consegna dell'immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dell' acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all'interessato. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, i soggetti di cui al primo comma hanno l'obbligo di provvedere alla comunicazione, all'Autorità di pubblica sicurezza, di tutti i contratti, anche verbali, stipulati successivamente alla data del 30 giugno 1977 e in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge. La comunicazione di cui ai precedenti commi può essere effettuata anche a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Ai fini dell'osservanza dei termini vale la data della ricevuta postale. Nel caso di violazione delle disposizioni indicate nei commi precedenti si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 103,00 € a 1.549,00 €. La violazione è accertata dagli organi di polizia giudiziaria del comune ove si trova l'immobile. La sanzione è applicata dalla Polizia Locale ed i proventi sono devoluti al comune. Si applicano, per quanto non previsto, le disposizioni della legge 24 dicembre 1975 n. 706. N.B. Ai sensi dell'art. 16 L. 681/81 è previsto il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla notifica del verbale di accertamento dell'illecito amministrativo della somma di 206,00 €. DECRETO-LEGISLATIVO 14/03/2011 n. 23 Art. 3 comma 3 Fermi gli obblighi di presentazione della dichiarazione dei redditi, la registrazione del contratto di locazione assorbe gli ulteriori obblighi di comunicazione, incluso l'obbligo previsto dall'art. 12 del decreto-legge 21/03/1978 n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18/05/1978, n. 191. Nei casi di omessa richiesta di registrazione del contratto di locazione si applica l'art. 69 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986. Art. 3 comma 6 Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo non si applicano alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di un'attività d'impresa o di arti e professioni. DECRETO-LEGISLATIVO 13/05/2011 n. 70 Art. 5 comma 4 Per semplificare le procedure di trasferimento dei beni immobili, la registrazione dei contratti di trasferimento, aventi ad oggetto immobili o comunque diritti immobiliari assorbe l'obbligo previsto dall'art. 12 del decreto-legge 21/03/1978 n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18/05/1978, n. 191. DECRETO LEGGE 20/06/2012 n. 79 (Convertito, senza modificazioni, dalla legge 07 agosto 2012, n. 131). Art. 2 comma 1 La registrazione dei contratti di locazione e dei contratti di comodato di fabbricato o di porzioni di esso, soggetti all'obbligo di registrazione in termine fisso, ai sensi del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, assorbe l'obbligo di comunicazione di cui all'art. 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. PERTANTO, ALLA LUCE DELLA VIGENTE NORMATIVA, LA COMUNICAZIONE DI CESSIONE DI UN FABBRICATO DI CUI ALL'ART. 12 L. 191/78, NON E' PIU' DOVUTA, A CONDIZIONE CHE IL CONTRATTO DI CESSIONE, A QUALSIASI TITOLO E PER QUALSIASI RAGIONE, VENGA REGISTRATO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE. N.B.= Per le badanti si deve fare la dichiarazione di cessione di fabbricato, nella causale scrivere: "COMODATO D'USO GRATUITO VERBALE" (Badante).

A chi si rivolge

DICHIARAZIONE DI CESSIONE DI FABBRICATO O OSPITALITA' PER CITTADINI EXTRACOMUNITARI O APOLIDI

 

La normativa di cui all'art. 7 del D.L. 286/98, c.d. Testo Unico sull'Immigrazione, prevede un adempimento che ha un contenuto simile a quello stabilito in caso di dichiarazione di cessione fabbricati e si riferisce a qualsiasi forma di alloggio od ospitalità, nei confronti di uno "straniero od apolide", fornita dal datore di lavoro o dal mero ospitante. Poiché le nuove previsioni normative relative alla cessione fabbricato non sono state estese anche al citato art. 7, le dichiarazioni di ospitalità, locazione, cessione in comodato gratuito di immobili a cittadini stranieri dovranno comunque essere presentate all'Ufficio Immigrazione della Questura, entro 48 ore, sotto pena di sanzione amministrativa che va da 160,00 a 1.100,00 €. Occorre precisare che per "straniero" si intende esclusivamente il cittadino extracomunitario.

Come si ottiene

Documentazione / come presentare la comunicazione

il modulo (v. sopra, sezione modulistica, oppure reperibile presso tutti gli sportelli polifunzionali per il cittadino), una volta compilato e corredato di copia di un valido documento di riconoscimento, può essere inviato all’Amministrazione dove ha sede l’immobile tramite posta raccomandata - posta elettronica certificata oppure consegnato allo sportello.

Allegare fotocopia del documento cedente  -  Indicare la data gg/mm/anno a partire dalla quale si è fornita ospitalità o cessione a qualsiasi titolo nell’immobile - Allegare fotocopia del documento cessionario.

Se il fabbricato o parte di esso è ceduto a un cittadino straniero (extra UE) o apolide non proprietario dell’immobile, oltre alla dichiarazione di ospitalità di stranieri è necessario presentare anche:

•             Copia del contratto di locazione regolarmente registrato (se il dichiarante o l’ospite è in locazione);

•             la dichiarazione del proprietario dell’immobile.

L'obbligo di presentare la comunicazione di cessione di fabbricato, se sussiste, è sempre a carico del soggetto che cede il fabbricato.

Tempi e vincoli

Come si avvia e si conclude il procedimento / tempi

Il procedimento si avvia su richiesta, con l'invio/consegna del modulo compilato. Al cittadino verrà rilasciata la ricevuta che attesta la protocollazione della comunicazione, con validità temporale illimitata.

Tempi per la chiusura del procedimento: data di ricezione della richiesta da parte dell’Ente (salvo necessità di accertamenti o incompletezza/inesattezza della documentazione prodotta dall'interessato).

Altre informazioni

Note In caso di inottemperanza è prevista una sanzione amministrativa. Apolide: persona emigrata all’estero, che non ha alcuna cittadinanza, perché priva di quella di origine e non in possesso di un’altra.

Documenti

  PDF38,5K Comunicazione-ospitalità.pdf
  PDF38,5K Comunicazione-ospitalità.pdf