Cosa prevede
Il regime di qualità prevede una specifica “etichetta” da apporre sul prodotto, cioè un logo istituito a livello nazionale dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali. Si tratta di un’indicazione da utilizzare in “autocontrollo”, ovvero gli operatori che scelgono di applicarla sono responsabili del suo utilizzo e della dizione “Prodotto di Montagna” e hanno quindi l’obbligo della tracciabilità, ma non quello di sottoporsi alle verifiche degli Organismi di controllo terzi.
Grazie al provvedimento appena assunto dalla Regione Toscana (Decreto dirigenziale n. 2222/02/2021), che approva la relativa modulistica, sono pertanto forniti ai produttori tutti gli strumenti per applicare l’etichetta in questione. L’operatore è obbligato ad inviare l’apposita comunicazione entro 30 giorni dall’avvio della produzione, specificando il luogo in cui è situata l’azienda di produzione o trasformazione. La modulistica integra inoltre la modulistica nazionale, permettendo agli operatori di comunicare eventuali variazioni o recedere dall’utilizzo del regime di qualità.