SUAP Informa: pronto l’utilizzo dell’indicazione “Prodotto di Montagna”

02 marzo 2021

avviso

"Prodotto di montagna" è l’indicazione facoltativa di qualità introdotta dall’art. 31 del Regolamento UE n. 1151/2012 del dicembre 2012, che disciplina i regimi di qualità per i prodotti agricoli e alimentari quali DOP, IGP ed STG ed, appunto indicazioni di qualità aggiuntive.

Data di Pubblicazione

02 marzo 2021

Cosa prevede

Il regime di qualità prevede una specifica “etichetta” da apporre sul prodotto, cioè un logo istituito a livello nazionale dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali. Si tratta di un’indicazione da utilizzare in “autocontrollo”, ovvero gli operatori che scelgono di applicarla sono responsabili del suo utilizzo e della dizione “Prodotto di Montagna” e hanno quindi l’obbligo della tracciabilità, ma non quello di sottoporsi alle verifiche degli Organismi di controllo terzi.

Grazie al provvedimento appena assunto dalla Regione Toscana (Decreto dirigenziale n. 2222/02/2021), che approva la relativa modulistica, sono pertanto forniti ai produttori tutti gli strumenti per applicare l’etichetta in questione. L’operatore è obbligato ad inviare l’apposita comunicazione entro 30 giorni dall’avvio della produzione, specificando il luogo in cui è situata l’azienda di produzione o trasformazione. La modulistica integra inoltre la modulistica nazionale, permettendo agli operatori di comunicare eventuali variazioni o recedere dall’utilizzo del regime di qualità.

Chi lo può richiedere

La valorizzazione è ammessa per i soli prodotti ottenuti in aree montane. Si tratta di zone ai sensi dell’art.32, par 1 a) del Reg. UE 1305/2013 e non aree perimetrate per altri vincoli o svantaggi. In caso di Comune parzialmente montano, i prodotti provenienti dalla parte “non montana” non possono fregiarsi di tale logo, fatte salve specifiche deroghe stabilite per gli stabilimenti di trasformazione relativamente ad operazioni di:
a) macellazione di animali e sezionamento e disossamento delle carcasse
b) spremitura dell’olio di oliva, che possono avvenire al di fuori delle zone di montagna purché gli impianti di trasformazione siano situati ad una distanza non superiore a 30 km dal confine amministrativo della zona di montagna.

Ugualmente è concessa una deroga per le operazioni di trasformazione per la produzione di latte e prodotti lattiero-caseari in impianti di trasformazione in funzione al 3 gennaio 2013, in tal caso possono avere luogo al di fuori delle zone di montagna purché gli impianti di trasformazione siano situati ad una distanza non superiore a 10 km dal confine amministrativo della zona di montagna. Il riferimento ufficiale per la consultazione dei territori eleggibili all’uso dell’indicazione è il servizio web gis GEOSCOPIO, al link http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/zonesvantaggiate.html.

Sono ammessi esclusivamente i territori evidenziati nella “Guida” etichettati come “Zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici ai sensi degli artt. 31 e 32 del Reg. UE 1305/2013 – valide dal 02/11/2020 secondo il DGR n. 1349 del 02/11/2020” tra le “Zone montane ai sensi dell’art.32, par 1 a) del Reg. UE 1305/2013.

Riconoscimenti ottenuti

Come riconosciuto da Parlamento e Commissione europea, i prodotti ottenuti in aree montane hanno una qualità diversa rispetto agli stessi prodotti ottenuti in aree non montane.

La dicitura, oltre a sottoscrivere la particolare provenienza, rappresenta una leva di marketing che va ben oltre il valore economico: implicitamente si riconosce il valore sociale e di tenuta del territorio agli operatori di quelle aree.

E’ l’esplicito riconoscimento delle differenti condizioni produttive per chi opera in montagna, zone maggiormente sottoposte a limitazioni climatiche e pedologiche che hanno conseguenza sulla stagionalità, sulle tipologie di razze, vegetali e processi produttivi utilizzati e che in ogni caso non possono mai essere “spinti” come avviene invece in condizioni di pianura.