Patente a punti invio dati conducente

Quando viene commessa una violazione al Codice della Strada che prevede la decurtazione di punti dalla patente di guida del conducente e questo non sia stato identificato, il proprietario del veicolo o altro obbligato in solido (ad es. locatario), per i ciclomotori l’intestatario della targa ha l'obbligo di dichiarare all’organo accertatore i dati personali e della patente di guida del conducente del veicolo al momento della violazione.

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Cos'è

Patente a punti _ Normativa La patente a punti è stata introdotta in Italia con il Decreto Legislativo n. 09/92 il quale ha introdotto l’art. 126 bis al vigente Codice della Strada. La nuova normativa entra in vigore il 30/06/2003 ed attribuisce sia alle patenti già esistenti che a quelle di nuova emissione un punteggio di 20 punti. Da quella data, qualora si commettano determinate infrazioni previste dal codice vengono decurtati un quantitativo di punti che va da uno a dieci a seconda della gravità dell’infrazione. Qualora si commettano più violazioni simultaneamente il punteggio massimo sottraibile rimane comunque di 15 punti. I punti persi possono essere riacquistati per intero (si ritorna a 20 punti) attraverso un comportamento virtuoso e cioè se nell’arco di due anni dall’ultima infrazione che ha comportato la decurtazione non si commettono ulteriori infrazioni. Inoltre è previsto, per coloro che non commettono infrazioni un ulteriore bonus di punti fino ogni due anni, fino a raggiungere un massimo di 30 punti I punti persi possono essere reintegrati con appositi corsi, che devono essere eseguiti prima del totale esaurimento dei punti stessi. Con tali corsi è possibile recuperare 6 punti per i possessori di patenti A-B-BE e 9 punti per i possessori di patenti C-CE-D-DE o di certificato di abilitazione professionale KA-KB. Ogni conducente può conoscere in tempo reale la situazione dei punti sulla sua patente semplicemente chiamando il numero 848 782 782. Tale utenza ha il costo di un a telefonata urbana e funziona attraverso un risponditore automatico. Tali informazioni possono essere assunte anche collegandosi al portale www.ilportaledellautomobilista.it La decurtazione punti raddoppia qualora l’infrazione sia commessa da soggetti che abbiano conseguito la patente di guida da meno di 3 anni. La decurtazione dei punti si applica solamente se la violazione è stata commessa da conducenti maggiorenni, e si applica in se il conducente commette la violazione alla guida di qualsiasi veicolo, anche se questo non richiede il possesso della patente di guida (es. bicicletta). Non comportano decurtazioni invece le violazioni commesse dai passeggeri. Ad esempio un passeggero che non indossi le cinture di sicurezza sarà punito con la sanzione amministrativa, ma, a differenza del conducente non subire alcuna decurtazione punti. La decurtazione dei punti si applica a tutte le patenti rilasciate in Italia nonché alle patenti di cittadini comunitari che abbiano stabilito la propria residenza in Italia. La decurtazione si applica solo ai conducenti identificati, cioè coloro che vengono fermati dopo aver commesso la violazione. In assenza di identificazione, ad esempio quando la violazione viene accertata attraverso strumenti elettronici (autovelox, t-red), il proprietario del veicolo a cui è notificato il verbale è tenuto a comunicare entro 60 giorni dalla ricezione del verbale, le generalità del conducente al momento in cui è stata commessa la violazione . Chi non ottempera a tale obbligo viene punito con una sanzione amministrativa.

A chi si rivolge

A chi è stato sanzionato dal Servizio Associato di P.L.

Cosa si ottiene

Cosa serve

Documentazione da presentare

  • modulo compilato e firmato
  • fotocopia della patente di guida fronte/retro firmata dal proprietario della stessa

Costi

La presentazione del modulo di decurtazione punti patente deve essere inviato entro 60 giorni dalla data di notifica dell'infrazione. L'inottemperanza all'invito di presentazione dei dati del conducente comporterà a carico del proprietario del veicolo l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 292,00 ad € 1168,00 ai sensi dell'articolo 126 bis del D.Lgs n°285/92 e successive modifiche.

 

Documenti

  DOC58,4K MODULO COMUNICAZIONE DATI CONDUCENTE.doc